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Certificati bianchi

  • andreacorna02
  • 4 ott 2024
  • Tempo di lettura: 3 min

Parola chiave: certificati bianchi

Parola chiave secondaria: efficienza energetica


Certificati bianchi, cosa sono e chi può utilizzarli

I certificati bianchi, anche chiamati Titoli di Efficienza Energetica (TEE), sono dei titoli negoziabili su un apposito mercato, che certificano il raggiungimento di un risparmio energetico sui consumi finali di energia di un’azienda, dovuto ad interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica. Si tratta quindi del principale strumento di promozione e incentivo dell’efficienza energetica in Italia.


I certificati bianchi sono uno strumento introdotto con il decreto ministeriale del 20 luglio 2004 ed entrato in vigore dal 2005. La normativa stabilisce i soggetti obbligati a prendere parte al meccanismo dei certificati bianchi, ai quali viene imposto il rispetto delle quote di risparmio energetico tramite l’efficientamento energetico continuo; tali soggetti sono generalmente le aziende di distribuzione di energia elettrica e gas.

La normativa prevede poi una partecipazione volontaria al mercato dei certificati bianchi da parte di ulteriori soggetti , quali le società di servizi energetici (ESCo) o le società che hanno nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato.

 
 

Certificati bianchi: come funzionano

Un certificato bianco corrisponde ad un risparmio energetico pari ad una Tonnellata di Petrolio Equivalente (TEP), un un’unità di misura di energia primaria che indica la quantità di energia rilasciata bruciando una tonnellata di petrolio.

I certificati vengono erogati alle entità qualificate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), la quale rilascia ogni certificato sulla base dei risultati di risparmio energetico conseguiti, misurati in TEP. Tutti i soggetti che partecipano al meccanismo dei certificati bianchi sono registrati all’apposito Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Il GSE, dopo aver rilascio i titoli, incarica il GME di emettere i certificati su appositi conti. Sempre il GME mette a diposizione una piattaforma per lo scambio e compravendita di certificati, il cui valore commerciale è definito dalle sessioni di mercato, come per qualsiasi bene scambiato sul mercato.

La modalità ed i requisiti di accesso al meccanismo dei certificati bianchi, nonché la procedura di calcolo per stabilire la quantità di titoli ottenuti, sono stati aggiornati nel 2018 con ildecreto ministeriale dell’8 maggio.


Soggetti obbligati

I soggetti obbligati a partecipare al meccanismo dei certificati bianchi sono indicati dal GSE, e sono in particolare tutti i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali. Per questi soggetti la normativa prevede degli obblighi di risparmio di energia primaria.

Ad esempio, dal 2021 al 2024 la normativa ha fissato degli obiettivi di risparmio che i distributori devono conseguire tramite interventi di efficientamento energetico delle loro infrastrutture.


I distributori possono adempiere agli obblighi di risparmio in due modi:

  • realizzando i progetti di efficienza energetica necessari per raggiungere la quota di risparmio energetico;

  • acquistando i certificati bianchi sul mercato apposito da altri soggetti che hanno soddisfatto gli obblighi ed hanno un surplus di titoli.


Soggetti volontari

Oltre ai soggetti obbligati, la normativa prevede che possano accedere al meccanismo dei certificati bianchi anche soggetti volontari, che abbiamo determinate caratteristiche.

Tra le aziende che possono usufruire dei certificati bianchi ci sono le società di servizi energetici (ESCo), anche chiamate Energy Service Company; sono quelle società che hanno come business principale lo studio, la progettazione e l’esecuzione di interventi di efficientamento energetico in impianti ed edifici.

Inoltre, possono accedere al meccanismo dei certificati bianchi anche le aziende di qualsiasi settore che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) certificato, cioè una figura professionale definita dalla la norma UNI-CEI 11339 del dicembre 2009 e regolamentata dal decreto legislativo 102/14.

L’EGE è autorizzato a richiedere il rilascio di certificati bianchi al GSE, a nome dell’azienda per cui presta le proprie competenze.


Cumulabilità con altri incentivi

I certificati bianchi non sono cumulabili con altri incentivi a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti attuati per raggiungere gli obiettivi e gli obblighi di efficienza energetica.

Al contrario, la normativa europea stabilisce che il meccanismo dei certificati bianchi è cumulabile con i seguenti incentivi:

  • Finanziamenti ed incentivi erogati a livello locale, regionale e comunitario;

  • Contributi previsti dal decreto ministeriale del 11 gennaio 2017;

  • Strumenti di sostegno o di incentivo per i quali sia esplicitamente prevista la possibilità di cumulo con i certificati bianchi.




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